E' ormai un fatto: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI non è più operativo dal 1° gennaio 2019. Incubo di molti, si è risolto in un "nulla di fatto".
Sempre da 1° gennaio sono stati aboliti i contributi SISTRI e il regime transitorio con “ritorno” ai soli adempimenti tradizionali: MUD, FIR e registro di carico/scarico. Questa la situazione fino all'introduzione, previsto per la primavera di quest'anno, del nuovo sistema. Cosa fare ora?
Il DL Semplificazioni (art. 6) ha stabilito, a far data 1° gennaio 2019, la soppressione del SISTRI e dell'obbligo di pagamento del contributo per l'iscrizione
allo stesso sistema.
Sempre l'art. 6 del DL Semplificazioni dispone che i contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, debbano essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Il disegno di legge di Bilancio 2019
, attualmente all’esame del Parlamento, prevede che la dotazione di tale capitolo sia di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
Disciplina transitoria applicabile
E' previsto dal DLSemplificazioni che dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente (e non più dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, CCTA), i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI dovranno garantire la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti.
Ciò vuol dire che imprese e tutti i soggetti tenuti ad osservare le disposizioni in tema di tracciabilità dei rifiuti dovranno provvedere alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico
, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale).
Questi “adempimenti tradizionali” potranno essere effettuati in formato digitale
: infatti, l’art. 194-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede tale possibilità, in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del FIR.
Il DL Semplificazioni prevede anche che dal 1° gennaio 2019, l’applicazione delle sanzioni
, relative agli adempimenti suddetti in riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” ( MUD
, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).
N.B.
Gli “adempimenti tradizionali” non sono di fatto mai stati abbandonati dato che, a seguito di numerose proroghe, sino a oggi è stato applicato il c.d. doppio binario, che doveva scadere il 31 dicembre 2018. Tale regime prevedeva che i soggetti obbligati all’adesione al SISTRI dovessero continuare a effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti
(vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI)
Conformità alla normativa Ue sui rifiuti
Per avere un'idea di come sarà il nuovo sistema che subentrerà al SISTRI dobbiamo vedere il ddl “Legge di delegazione europea 2018” all'esame del Senato.
Il DDL detta in modo molto dettagliato tutti i principi e i criteri da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852. Uno di questi criteri impone la modifica e l'estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI) richiedendo che vengano assolte le seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro elettronico nazionale
(con costi a carico degli operatori), la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
2) garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale
dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale;
3) agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e l’individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
4) ridurre gli oneri amministrativi
a carico delle imprese;
5) garantire l’acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio
relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell’attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell’impresa;
7) garantire l’accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli.
Fonte IPSOA